Logo DAC2 Digital Analysis Computer Crime

Nella categoria dei reati che hanno ad oggetto, quale bene giuridico da tutelare, i sistemi informatici e quindi la rete, si annoverano la quasi totalità dei reati previsti dalla legge 1993 n.547.

La legge citata ha introdotto una molteplicità di ipotesi di reato. Di seguito, senza alcuna pretesa di completezza, si riportano alcuni  riferimenti relativi alla computer crime, utili per avere una visione più generale:

  • Delitti contro l’amministrazione della giustizia: con l’introduzione di due commi all’art.392 c.p. si sancisce che si ha violenza anche quando un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico.
  • Delitti contro l’ordine pubblico: con l’introduzione di due commi all’art.420 c.p. si punisce l’ipotesi in cui l’interruzione degli impianti di pubblica utilità si estende anche ai sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in esso contenuti.
  • Delitti contro la fede pubblica: si introduce l’art.491-bis c.p. (documenti informatici) che estende la rilevanza dei reati del capo secondo ai documenti informatici. Viene, inoltre, fornita una definizione di documento informatico: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
  • Delitti contro la persona (delitti contro la inviolabilità del domicilio): con l’introduzione dell’art.615 ter c.p. in relazione all’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Con l’introduzione dell’art.615 quater c.p. in relazione alla detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici o telematici. Con l’art.615 quinqies c.p. per la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.
  • Delitti contro la persona (delitti contro la inviolabilità dei segreti): con l’introduzione del quarto comma all’art.616 c.p. che ridefinisce il termine di corrispondenza adeguandolo ai nuovi strumenti di comunicazione informatica e telematica. L’art.617 bis c.p. inerente all’installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. L’art.617 ter c.p. in merito alla falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. L’art. 617 quater c.p. in merito all’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Art.617 quinqies c.p. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Art.617 sexies c.p. in merito alla falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. E’ stata estesa anche la tutela penale di cui all’art.621 c.p. per la rivelazione del contenuto di documenti segreti anche al supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.
  • Delitti contro il patrimonio: con l’introduzione dell’art.635 bis si sanziona il danneggiamento di sistemi informatici e telematici. L’art.640 ter c.p. relativamente alla frode informatica.

 (ritorna alla computer crime )


Copyright Info-sys - Stretto II Scodella 34/36 98051 Barcellona P.G. (ME) - E-Mail: info@dac2.it